You are hereStatuto

Statuto


STATUTO

Art. 1 – E’ istituita l’Associazione culturale di volontariato denominata Associazione Psicanalitica “Il Tempo della parola”.
Procedendo dalla pratica e dalla clinica, l’Associazione si propone di diffondere il messaggio della psicanalisi originaria come scienza della parola e non come psicoterapia.

A tale scopo intende aprire alla città un dipartimento di ascolto, una sede di ricerca culturale e artistica, ove vi sia l’occasione di elaborare il disagio, non di limitarsi a contenerlo secondo la modalità pedagogica, sociologica, psicoterapica.

Già Freud sottolineava come il disagio non sia un segno della malattia da sconfiggere, né una reazione psicosomatica a un comportamento difettoso o inadeguato rispetto al modello vigente; ciò che viene definito disagio, è il modo con cui viene avvertita la difficoltà di vivere, di esistere nella particolarità e nella specificità. Il disagio, pur nelle sue svariate rappresentazioni, indica che la difficoltà va attraversata senza più rimandi; è, quindi, la via perché la questione del godimento, quella del sapere e quella della verità restino ciascuna volta nella loro urgenza anziché presumere di potersene riparare attraverso il sacrificio, la disciplina, la confessione risolutiva e mortifera.

La lettura degli scritti di Freud constata che la psicanalisi originaria è ricerca in atto, elaborazione e arte che proseguono interminabili, non una dottrina cui aderire o da professare, né una tecnologia tra tante finalizzata all’adattamento sociale, alla conformazione psichica, alla risoluzione del disagio considerato come un male da eliminare.

La psicanalisi è pratica di ascolto e introduce un’altra clinica, che, procedendo dalla scienza della parola, non si fonda più sull’arcaico binarismo bene-male, salute-malattia finalizzato al mantenimento della coppia funzionario-utente, medico-paziente; la clinica della parola non abbisogna di malati né di pazienti, ma precisa come ciascuno esista in quel che fa quando terapia e formazione, arte e invenzione giungono all’integrazione.

Art. 2 – L’Associazione intende perseguire lo scopo statutario di solidarietà mediante l’attuazione dei seguenti interventi effettuati dai suoi soci:
a)    Assicurare a coloro che si rivolgono all’Associazione, anche telefonicamente, un accoglimento della domanda puntuale e aperto così che, entrando nella parola, le rappresentazioni del disagio incontrino il sollievo.
b)    Offrire a chi ne fa domanda l’opportunità di alcune conversazioni gratuite con gli psicanalisti soci dell’Associazione, i quali, intendendo gli elementi strutturali del disagio e della particolarità, diano indicazioni per avviare una ricerca intorno a una questione specifica.
c)    Promuovere equipe di ricerca e di lettura atte a rilevare come il disagio enunci per ciascuno l’apertura in un itinerario che, traversando la difficoltà, approda alla soddisfazione; si dissipa così la comune credenza che riduce il disagio a patologia o a segno di emarginazione.
d)    Promuovere un’equipe del caso clinico settimanale in cui i soci dell’Associazione articolano ed elaborano i dettagli clinici che emergono lungo le conversazioni e le equipe di ricerca e di lettura.
e)    Avviare corsi di formazione rivolti a coloro che nella propria esperienza si imbattono i una pratica di parola e avvertono l’esigenza di giungere alla sua qualità.
f)    Diffondere e promuovere le proprie attività nell’ambito della città e della regione mediante i mass-media (quotidiani, radio,televisione, pubblicazioni) e altri mezzi pubblicitari.

Art. 3
L’Associazione non ha fini di lucro né di remunerazione anche indiretta.

Art. 4
L’Associazione ha sede legale a Venezia, Calle Pezzana 2162- San Polo 30125.

Art. 5
Soci e iscritti

a)    Sono soci dell’Associazione coloro che ne fanno domanda scritta e pagano la quota associativa; i soci concorrono alla gestione e alla organizzazione dell’esperienza partecipando così all’attuazione delle finalità statutarie.
b)    Sono iscritti coloro che in occasione di attività promosse dall’Associazione versano il previsto contributo associativo.

Art. 6
I soci dell’Associazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell’Associazione, e ciascun socio ha il diritto di essere eletto alle cariche sociali dell’Associazione

Art. 7 - Decadenza dell’iscrizione
a)    Decadono da soci coloro che ne abbiano dato formalmente le dimissioni o anche coloro che non seguono il progetto statutario. In tal caso la decadenza è deliberata dall’assemblea. La decadenza sarà comunicata all’interessato che viene invitato a discuterne.
b)    È previsto il diritto per il socio a cui sia stata notificata la dimissione il diritto di ricorrere in assemblea o comunque di ricorrere al giudice ordinario.
c)    Decadono da iscritti coloro che di fatto non partecipano più alle attività dell’Associazione.

Art. 8 – Strutture dell’Associazione
a)    Assemblea
b)    Comitato direttivo
c)    Presidenza
L’esercizio delle cariche statutarie non comporta alcuna remunerazione.

Art. 9- Assemblea
L’assemblea costituita dai soci è l’organo deliberante dell’Associazione. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’assemblea ordinaria si riunisce entro i primi tre mesi di ogni anno per:
a)    Discutere e approvare il consuntivo dell’anno precedente.
b)    Organizzare le iniziative dell’anno in corso.
c)    Deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
d)    Provvedere alle elezioni del comitato direttivo.
L’assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, per la funzione specifica che lo concerne nell’Associazione, oppure qualora almeno un terzo dei soci lo richieda al Presidente.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, da un componente del comitato direttivo.
L’assemblea generale delibera a maggioranza assoluta dei soci dell’Associazione.

Art. 10
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
La deliberazione di modifica dello statuto avviene con i due terzi dei voti dei componenti. L’Assemblea straordinaria scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ dei soci.

Art. 11 – Presidenza
Il Presidente è eletto dall’assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti; rimane in carica per un anno e potrà essere rieletto una o più volte.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, convoca e presiede l’assemblea e il Comitato Direttivo.

Art. 12 – Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo è composto da un numero dispari di componenti che varia da cinque a nove;
il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Scientifico, il Segretario, il Tesoriere, da due a quattro consiglieri e dura in carica un anno.
I componenti del Comitato sono eletti dall’assemblea a maggioranza dei presenti.
Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni quattro mesi e ogni volta che il Presidente lo convochi o a richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Esso decide a maggioranza assoluta e in caso di parità di voti non prevale quello del Presidente.
Le funzioni del Comitato Direttivo sono:
a)    La messa in atto delle finalità dell’Associazione
b)    L’accoglimento delle domande
c)    L’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione

Art. 13 – Le risorse economiche
Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a)    Beni mobili
b)    Contributi
c)    Rimborsi
d)    Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi della legge 383/2000.

Art. 14
I beni mobili acquisiti dall’Associazione sono ad essa intestati. I beni mobili di proprietà dei soci  o dei terzi sono dati in comodato all’Associazione stessa.
I contributi dei soci sono costituiti dalla quota d’iscrizione stabilita dall’assemblea.
I contributi straordinari elargiti dai soci o dagli iscritti, o persone fisiche o giuridiche, sono stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare e che delibera sulla loro utilizzazione secondo le finalità statutarie.
I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette; vi è inoltre l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.
I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni sono accettati dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione.

Art. 14 bis – Devoluzione dei beni.
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

Art. 15- Il bilancio
Il bilancio dell’Associazione è annuale a decorrere dal 1 gennaio.
Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 31 marzo. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo; è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre.

Art. 16 – Convenzioni
Le convenzioni tra l’Associazione e altri enti sono deliberate dall’assemblea. La convenzione è stipulata dal Presidente dell’Associazione.

Art. 17 – Collaboratori di lavoro autonomo
L’Associazione può giovarsi per specifiche esigenze dell’opera di collaboratori di lavoro autonomo. I rapporti tra l’Associazione e i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Art. 18 – Responsabilità ed assicurazioni dei soci.
I soci volontari sono assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19 – Assicurazione dell’Associazione
L’Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 20
L’Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti pubblici o privati per la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Ricerca